Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 30/03/1998 n. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998

n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art.1.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile: Napolitano Ministro dei lavori pubblici: Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione. Capo Ulteriori interventi in favore delle regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola "regioni", interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:

- n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

- n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

- n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

- n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

- n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

- n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

-n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

-n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.

Art. 2 - Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonchè, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati su perano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonchè degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonchè la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinamento n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesi- me, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonchè per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 3 - Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Pagina 1/9 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional